Il sindaco di un comune ha richiesto un parere in merito a due quesiti:
- se l'indennità arretrata di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei segretari comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 22/12/2003, costituisce, in caso di incapienza, anche parziale, del relativo capitolo di bilancio, una passività pregressa e, pertanto, necessita di apposita variazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale quale organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, ovvero sia riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.
- se la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei segretari comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale del 22/12/2003, una volta riconosciuta, può essere erogata al segretario comunale con meccanismo automatico, in aggiunta agli emolumenti stipendiali.
La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 81/2022 ha verificato l’ammissibilità dei quesiti posti, ritendo il secondo inammissibile dal punto di vista oggettivo perché determinerebbe un’indebita interferenza con l’attività di altri organi giurisdizionali.
Nell’analizzare nel merito il primo quesito, la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. il riconoscimento del debito fuori bilancio è ammissibile solo per:
La consolidata giurisprudenza contabile considera la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 T.U.E.L. una disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione.
Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva maggiore. Proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio.
In caso di incapienza del capitolo di spesa vanno effettuate le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio del Consiglio Comunale, organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa.
In conclusione, la fattispecie prospettata dal comune con il primo quesito non è sussumibile nei casi disciplinati dal richiamato articolo 194 T.U.E.L. ma rientra nell’ambito delle passività pregresse o arretrate.