📌 Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito un’interpretazione dell’art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001, che tutela i genitori nei primi tre anni di vita del bambino.
Il Ministero ha chiarito che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, anche se presentate durante il periodo di prova.
📝 La convalida, sottolinea il Ministero, rappresenta uno strumento di tutela fondamentale per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Essa assicura libertà e consapevolezza nella scelta di recesso della lavoratrice o del lavoratore.
📚 Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025
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