Con l’orientamento applicativo CFC27 (relativo al comparto Funzioni Centrali, ma valido anche per il comparto Funzioni Locali) l’Aran si esprime in merito alla correlazione tra preavviso per pensionamento “quota 100” e quello contrattuale.
In merito alla gestione del preavviso con riferimento ai dipendenti che intendono avvalersi del pensionamento anticipato, secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.l. n. 4/2019, c.d. “quota 100”, dal momento che la norma richiamata dispone espressamente, in materia di preavviso, che “la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi” (art. 14, comma 6, lett. c) del d.l. 4/2019).
È stato pertanto richiesto all’Agenzia se tale disposizione integri, in senso ampliativo, la previsione dell’art. 67 comma 1 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018, estendendo i termini di preavviso ivi previsti e, di conseguenza, la relativa disciplina (indennità di mancato preavviso, divieto di assegnazione delle ferie).
L’avviso dell’Aran è nel senso che la disciplina del preavviso regolamentato dalla contrattazione collettiva (art. 67 del CCNL del 12/2/2018) non sembrerebbe automaticamente estensibile al più ampio periodo di preavviso con il quale deve essere presentata all’amministrazione la domanda di collocamento a riposo ai sensi dell’art. 14, comma 6, lett. c) del d.l. 28-1-2019 n. 4, tenuto anche conto delle diverse funzioni delle due tipologie di preavviso e della specialità della previsione di legge.
Conseguentemente, deve ritenersi che anche gli orientamenti applicativi dell’ARAN in merito all’istituto contrattuale del preavviso non siano estensibili al particolare preavviso introdotto dalla norma di legge.
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