In base all’art. 232 comma 2 del T.U.E.L., relativo all'adozione del nuovo sistema di contabilità ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, per i soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è data facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.
Parimenti, l’art. 232 comma 2 bis, relativo al bilancio consolidato di gruppo, stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.
Per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvarranno di tale facoltà di proroga, l'obbligo di approvare il bilancio consolidato slitterà al 30 settembre 2018, mentre per la generalità degli enti, il primo appuntamento con questo nuovo strumento è al 30 settembre 2017, data in cui occorrerà approvare il bilancio consolidato relativo all’anno 2016.
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