La Corte dei Conti, con parere n. 1 del 5 gennaio 2017, afferma che “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 1 65/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.
Sono quindi possibili le assunzioni a termine per quegli enti che non hanno sostenuto spese a tale titolo nel 2009 e nel triennio 2007-2009.
Per saperne di più e visionare il parere in oggetto, clicca qui.