Con circolare n.1 del 17 ottobre 2016, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha diramato le indicazioni operativa in merito alla comunicazione preventiva per il lavoro accessorio, prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016 (correttivo al Job Acts) che integra e modifica quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2015.
Viene evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (rif. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).
Inoltre, al fine dell’adempimento previsto dall nuovo art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2015, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata appositamente “voucher.XXX@ispettorato.gov.it” (al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio: Voucher.Roma@ispettorato.gov.it).
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio. Nella e-mail dovranno essere indicati: 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; 2) il luogo della prestazione; 3) il giorno di inizio della prestazione; 4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
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