La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con sentenza n. 13950 del 07 luglio 2016 si pronuncia in merito alla questione dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere accorso al lavoratore che si reca al lavoro con mezzo proprio.
“Con sentenza del 26 novembre 2013, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la decisione del Tribunale di Locri di rigetto della domanda proposta da P.P. nei confronti dell'INAIL ed intesa al riconoscimento di postumi invalidanti permanenti derivati dall’infortunio “in itinere” verificatosi il 14 febbraio 2003 mentre esso ricorrente si stava recando, con la propria autovettura, presso il comune di Careri ove prestava propria attività lavorativa come lavoratore socialmente utile.
Ad avviso della Corte territoriale l’uso del mezzo di trasporto privato non era necessitato stante la esistenza del mezzo pubblico che regolarmente (ossia ogni giorno) collegava il luogo di lavoro con l’abitazione, sia all’andata …omissis… che, al ritorno …omissis…”.
La Corte di Cassazione ricorda anzitutto che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro opera purché l’utilizzo del mezzo di trasporto privato sia necessitato, “cioè funzionalizzato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi".
Nel caso di specie la Corte di Cassazione conclude che l’uso del mezzo proprio per recarsi sul luogo di lavoro è effettivamente necessitato per via della “…omissis… seria incompatibilità tra gli orari dell’esistente servizio di trasporto pubblico e gli orari di lavoro del ricorrente che rendeva “necessitato” l’uso del mezzo privato. Ed infatti era stato dimostrato, attraverso l’espletata istruttoria, che l'utilizzo del trasporto pubblico avrebbe comportato tempi di attesa irragionevoli ( un’ora al mattino ed oltre un’ora e mezza alla fine dell’orario lavorativo) ragion per cui l’utilizzazione del veicolo privato non rispondeva affatto ad una scelta arbitraria funzionale al soddisfacimento di esigenze e/o impulsi personali ed egoistici, bensì era l’unica opportunità pratica di percorrere il tragitto in tempi e con modalità tollerabili e compatibili con il rispetto della dignità, della salute e delle esigenze dì vita personale, familiari e sociali del lavoratore secondo al tutela a questi accordata dai menzionati articoli della Costituzione.”
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