In data 26 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo “schema di decreto legislativo recante disciplina della Dirigenza della Repubblica”.
Nello specifico “il presente decreto disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165, e successive modificazioni, con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi …omissis…”.
Tra le divere disposizioni contenute nel decreto legislativo in oggetto troviamo le seguenti:
• “Alla dirigenza …omissis… si accede per corso-concorso selettivo di formazione …omissis… nonché per concorso, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato.”
• “La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente …omissis… in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.”
• “Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l'amministrazione che lo assume …omissis… con contestuale iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 13-bis.”
• “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di quattro anni …omissis… nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico, l'amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni …omissis… L'amministrazione può altresì prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni.”
• “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e si compone del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. Il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività e, la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della predetta retribuzione complessiva. Per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali generali, le predette percentuali devono costituire, rispettivamente, almeno il 60 e il 40 per cento della retribuzione complessiva come sopra determinata.”
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