Con la circolare 13 gennaio 2022 il Ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti in merito al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Con tale decreto (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.
Tra le altre, l’art. 1 del DL 1, nell’introdurre nell’ambito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-quater, prevede, a decorrere dall’8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.
In correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell’ambito del richiamato decreto-legge 44/2021 l’art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, debbano possedere per l’accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato” e siano tenuti ad esibirlo.
Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.
L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass “rafforzato” e all’accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l’osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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