Con l’orientamento applicativo AFL12 l’Aran risponde al seguente quesito: quale natura può essere riconosciuta alla responsabilità del dirigente per l’organizzazione delle proprie ferie secondo il disposto dell’art. 16, comma 11, primo periodo, del CCNL 17.12.2020 e, in particolare, come si coordinano tali disposizioni con quelle di cui all’art. 16, comma 15?
In relazione alla tematica in questione si deve anzitutto rilevare che l’art. 16, comma 11 del CCNL 17.12.2020, reca un secondo periodo a norma del quale “la programmazione delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all’amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente”.
Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti, canone in base al quale il dirigente, pur essendo autonomo nella gestione del suo tempo di lavoro, deve coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui è inserito, dovere che rileva anche sul piano deontologico e disciplinare.
Da tale canone discende anche, ovviamente, che l’organizzazione dell’Ente preveda una figura cui competa “la verifica della conciliabilità dell’assenza con le esigenze di servizio del dirigente”, ma in ordine a tale individuazione il CCNL non può fornire alcuna indicazione precettiva trattandosi di materia organizzativa affidata all’autonomia regolamentare dell’Ente.
Peraltro, a titolo di collaborazione istituzionale, si può suggerire che tale figura sia individuabile anche nel Direttore Generale, ove presente, o nel Segretario in forza dei suoi compiti di sovrintendenza e coordinamento come da ultimo declinati anche dall’art. 101, comma 1, del CCNL 17.12.2020.
Dal predetto canone generale e dalla esigenza di coordinamento che da esso direttamente discende si ricava altresì il criterio ermeneutico della disciplina di cui all’art. 16, comma 15 del CCNL 17.12.2020, anch’essa da interpretarsi nel senso che la fruizione delle ferie da parte dei dirigenti debba essere organizzata, ai sensi del comma 11, in modo anche da contenere nella massima misura possibile la maturazione di ferie non fruite nei termini ivi previsti, costituendo questa una ipotesi patologica e non fisiologica nella gestione del tempo di lavoro dei dirigenti stessi.
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