Con la sentenza n. 101/2020 la Corte dei Conti del Veneto, sulla materia degli incarichi svolti da dipendenti pubblici senza preventiva autorizzazione, eludendo l’obbligo di esclusività con la pubblica amministrazione, ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’autorizzazione, oltre a dovere essere formulata in forma scritta, deve essere presentata “prima dello svolgimento dell’attività e non ex post, (ex art. 53,comma 7 e ss. d.lgs 165/2001) poiché l’amministrazione di appartenenza deve essere messa in grado di valutare l’incarico sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi e al fine di salvaguardare le energie lavorative del dipendente, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attività impiegatizia” (Corte conti sez. Appello n.617/2018).
La ratio della norma, a parere del Collegio, risiede, nei principi desumibili dagli articoli 97 e 98 della Costituzione e quindi nella tutela dell’imparzialità, efficienza e buon andamento, oltre che nei doveri di esclusività del servizio prestato e pertanto “non è configurabile, la buona fede o scusabilità della condotta del convenuto, ai fini del riconoscimento della colpa grave (e non dolo) e di una eventuale riduzione del danno al medesimo ascrivibile” (ex multis: sez. giur. Lombardia n. 214/2016 e n. 90/2017).
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