Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2021, è stata effettuata una revisione delle procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenute, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, le cui regole sono contenute nei decreti del Ministro del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008.
Con la circolare n. 3/2021 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce pertanto elementi chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute, indirizzati in particolare agli enti individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, prima categoria di soggetti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal citato decreto.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce anche un principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in base al quale il pagamento è considerato tempestivo qualora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza. Questo principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati tramite modello F24 EP, che pertanto non necessiteranno più dei due giorni lavorativi di anticipo per ottenere la tempestività del pagamento e la relativa quietanza, come già avviene per i versamenti tramite modello F24 Unificato.
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