📌 In caso di attività lavorativa svolta nella giornata destinata al riposo settimanale, al dipendente spettano due riconoscimenti precisi e cumulabili: un recupero orario equivalente alle ore prestate e un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria. A chiarirlo è ARAN nell’orientamento applicativo ID 35085, che richiama le disposizioni contrattuali del CCNL Funzioni Locali.
📝 Punti chiave:
• Il riposo compensativo è sempre obbligatorio, indipendentemente dalla volontarietà della prestazione.
• Il compenso aggiuntivo del 50% si applica solo alle ore effettivamente lavorate.
• Non è previsto alcun forfait: ogni ora va contabilizzata e liquidata puntualmente.
📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 35085
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