Con la delibera n. 126/2019/PRSE la Corte dei Conti dell’Abruzzo evidenzia che il mancato o il tardivo invio, da parte dell'organo di revisione, delle relazioni-questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti costituisce una grave irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell’ente.
Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, l’ente deve procedere all'attivazione delle procedure della sua revoca (come previsto dall’art. 235, comma 2, Tuel), valutando anche l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente.
A ciò deve aggiungersi che, in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione, il comma 166 impone agli “organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria” di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione.
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