Con la delibera n. 26/2019/PAR la Corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che le risorse destinate alla erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all’art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito dalla legge n.153/1988), non costituiscano “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall’art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006.
Questa posizione contrasta con quanto precedentemente indicato dalla circolare 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato, che aveva incluso gli assegni per il nucleo familiare tra le tipologie di spesa da considerare nel calcolo.
La Corte dei conti della Lombardia, invece, indica tre motivi per i quali vanno esclusi dal tetto delle spese di personale le somme degli assegni al nucleo familiare:
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