Con la sentenza n. 20091/2018, la Corte di Cassazione specifica che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la monetizzazione delle ferie non godute è possibile solo nel caso in cui tale mancato godimento delle ferie sia dovuto ad eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore.
Tuttavia, per poter procedere alla monetizzazione è necessario che queste esigenze siano documentate puntualmente: infatti, "nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore".
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