Con la sentenza n. 4622 del 28 febbraio 2018, la Corte di Cassazione afferma che qualora un dipendente pubblico svolga mansioni superiori relative a un ufficio dirigenziale, tale attività non dà diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali.
La retribuzione di risultato è infatti erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previamente determinati cui la stessa è correlata.
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