Con la circolare n. 20 del 31 gennaio 2018, l’Inps fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica.
Le operazioni di conguaglio previdenziale devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.
Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2018.
Le denunce delle operazioni di conguaglio devono pervenire all’Istituto, tramite flusso Uniemens ListaPosPA, entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate tali operazioni. Pertanto, per i redditi liquidati nel 2017, le operazioni di conguaglio dovranno essere inserite al massimo nelle denunce contributive “febbraio 2018”, da inviare entro il 31 marzo 2018.
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive, sulla base dei criteri di cui all’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
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