L’Aran ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle corrette modalità applicative della “banca ore”, di cui all’art. 38-bis del CCNL del 14 settembre 2000. Il dipendente interessato deve richiedere espressamente all’ente di voler utilizzare la banca ore, indicando la quantità di ore di lavoro straordinario che intende farvi confluire, entro il limite massimo annuo previsto dalla contrattazione integrativa. L’utilizzo delle ore così accantonate va fruito entro l’anno successivo a quello della prestazione, mentre l’ente deve corrispondere nel mese successivo le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario lavorate. Il lavoratore, inoltre, può decidere di utilizzare le ore accantonate in banca ore sia per ottenere il pagamento dei relativi compensi (escluse ovviamente le maggiorazioni già erogate) sia per fruire di equivalenti periodi di permessi compensativi da indirizzare alle proprie attività formative o ad altre esigenze personali e familiari.