In data 8 marzo 2017, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato la determinazione n. 241: “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.”
Di particolare rilievo l’affermazione dell’ANAC secondo cui l’obbligo di comunicazione dei redditi e dello stato patrimoniale non sussiste nei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti; in particolare nella determinazione n. 241 si legge: “Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.”
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