Nella circolare n. 9/2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, richiamando la previsione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24 del DL n. 48/2023, chiarisce che, per i contratti a tempo determinato stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni non si applicano né il termine massimo complessivo di ventiquattro mesi, né le nuove causali indicate dal decreto-legge n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consente l’utilizzo di tale tipologia contrattuale solo in presenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Tale indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro.
Sul punto, fatti salvi eventuali chiarimenti che potranno essere forniti dal Dipartimento per la funzione pubblica, la circolare precisa che la durata massima dei contratti a termine stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni continua ad essere di trentasei mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
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