La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 172/2023/PAR, fornisce il proprio parere in merito al quesito posto sull'art. 8, comma 3 del D.L. n. 13/2023, come integrato in sede di conversione dalla Legge 21 aprile 2023 n.41.
Quesito:
"In merito alla concreta applicazione della norma, il dubbio che sorge è rispetto al fatto che nella prima parte del testo si fa riferimento alla componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. In sede di conversione è stata prevista la facoltà di incrementare il trattamento accessorio del segretario, indicando come base di calcolo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione è un trattamento il cui ammontare è certo, mentre la retribuzione di risultato è calcolata sul monte salari e spetta solo in caso di valutazione positiva a seguito del raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, non si tratta di un “fondo” previsto dal CCNL dei segretari, ma di stanziamenti di bilancio. Resta, a nostro avviso, da chiarire se tale possibilità possa essere estesa anche alle risorse per gli incarichi di EQ (ex posizioni organizzative), posto che la norma fa espressamente riferimento ai “fondi per la contrattazione integrativa”, anche del personale con qualifica dirigenziale, nonché al trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali. Osserviamo infatti che anche per gli incarichi di EQ (ex posizioni organizzative) vengono previste in bilancio le risorse, senza costituire un apposito “fondo”, come per il Segretario Comunale. Il medesimo dubbio si pone rispetto al “Fondo lavoro straordinario”, trattandosi, anche in questo caso di un “Fondo certificato nel 2016” e che costituisce la base per determinare il limite del salario accessorio da non superare. Infine, posto che la base su cui viene calcolata la percentuale prevista del 5% è al netto degli oneri riflessi e IRAP, si ritiene che tali oneri accessori sono da finanziare separatamente, e non nell’ambito dell’eventuale incremento consentito dalla norma.”.
Risposta:
"Laddove, nondimeno, l’ente istante avesse inteso conoscere se sia possibile, in via interpretativa e sulla scorta di un ragionamento meramente analogico, applicare al personale avente incarico di EQ (ex posizioni organizzative) l’incremento percentuale del trattamento accessorio (oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), utilizzando il differente criterio di calcolo previsto per i segretari comunali, vale a dire: “…sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti…”, come esplicitamente indicato nella formulazione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa.".
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