Con il messaggio n. 4561/2021 e con la successiva circolare n. 32/2022, l’Inps ha fornito istruzioni e disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riformulando l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
In proposito, si ricorda che la norma ha previsto, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
La fase di prima applicazione della normativa in esame, avuto riguardo al procedimento che a suo tempo l’Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121/2016, i cui contenuti erano stati formulati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire con il medesimo Dicastero i profili di criticità emersi.
Con il messaggio n. 3516/2022, l’Inps illustra pertanto i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono in modo sostanziale sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione.
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