Con la sentenza n. 24122/2018 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile conferma che nel caso di passaggio da un'amministrazione a un'altra gli assegni ad personam, attribuiti in attuazione del principio di divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, sono destinati ad essere riassorbiti in occasione dei miglioramenti d'inquadramento e di trattamento spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria.
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