Con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla conservazione dello stato di disoccupazione per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e all’APE Sociale.
Il nuovo indirizzo interpretativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che lo stato di disoccupazione non venga meno in caso di rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione.
Allo stesso modo, neppure le prestazioni di lavoro occasionale retribuite con i voucher “PrestO” possono incidere sullo stato di disoccupazione.
Pertanto, le nuove domande di certificazione verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, mentre quelle che sono state respinte saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto. A seguito del riesame, le sedi Inps «procederanno ad istruire le nuove domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici della riduzione contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato per i precoci e per l’ape sociale».
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