La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 220, del 3 novembre 2016, si è espressa in merito alla seguente problematica:
“…omissis… il Sindaco del Comune di Pietracamela ha trasmesso una richiesta di parere con la quale ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato di un dipendente che nel mese di ottobre 2016 maturerà tre anni di servizio alle dipendenze del Comune.”
A riguardo la Corte dei Conti anzitutto richiama l’art. 4, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, al quale occorre fare riferimento in quanto detta i requisiti in base ai quali è riconosciuta la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni, di indire procedure concorsuali per la stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato.
Inoltre, la Corte dei Conti richiama anche il comma 9, del succitato art. 4 del d.l. n. 101/2013, il quale dispone “…omissis… con riferimento alle amministrazioni che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2016 prevedessero di effettuare procedure concorsuali, la possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti che avessero maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto (30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.“
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