L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1858 del 01 agosto 2016, risponde al seguente quesito: “L’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 prevede che l’importo della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. È possibile in sede di contrattazione decentrata ridurre le percentuali minime e massime attribuibili?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che: “…omissis… le percentuali minima (10%) e massima (25%) fissate per la determinazione del valore della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 non sono in alcun modo modificabili in sede decentrata (fermo restando, naturalmente, la erogazione di tale voce retributiva solo nel caso di valutazione positiva della prestazione individuale).”
“Infatti, esse, sono stabilite con carattere di generalità per tutte le amministrazioni dal citato art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e nessuna altra disposizione contrattuale prevede e legittima una eventuale deroga, né in senso ampliativo né in senso riduttivo, delle stesse.”
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