Con l’orientamento applicativo AFL91 l’Aran risponde al seguente quesito: l’art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall'anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2024 anche se comprende le annualità pregresse 2022 e 2023?
L'incremento in esame, disposto dall'art. 39 comma 3 del nuovo CCNL dell'area FL del 16.07.2024, è definito dall'ente nel limite dello 0,22% del monte salari 2018.
La clausola consente all'ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1/01/2022 e, quindi, anche per le annualità pregresse 2022 e 2023.
Qualora l'ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell'anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.
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