Con la risposta all’interpello n. 123/2021, l’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora vengano riconosciuti buoni pasto ai lavoratori agili, gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 (Tuir).
Pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
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