Con la deliberazione n. 129/2020/PAR la Corte dei Conti dell’Umbria precisa che l’art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 2004 concretizzano distinte previsioni normative e, pertanto, non può essere ritenuto conforme a legge, per i Comuni con popolazione non inferiore ai cinquemila abitanti, servirsi dell'attività lavorativa svolta da dipendenti di altre amministrazioni locali, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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