Con la delibera n. 88/2019/PAR la Corte dei Conti del Veneto ha specificato che all'assessore comunale, che svolga attività di insegnante supplente con contratto a tempo determinato, spetta la metà dell'indennità di carica e non l’intero importo.
Infatti il dimezzamento dell’indennità prevista per l’amministratore lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, e non anche a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica.
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