Nelle Istruzioni per la rilevazione del Conto Annuale 2018, allegate alla circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato, vi è un importante chiarimento in merito alla disciplina delle progressioni orizzontali.
Se, infatti, l'art. 16, comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 riconosceva la possibilità di attribuire la progressione economica «ad un numero limitato di dipendenti» tra quelli aventi diritto, le Istruzioni specificano che tale numero «è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura».
Inoltre, per la rilevazione del Conto Annuale è confermata la richiesta di conoscere se sia stato rispettato nel 2018 il principio di non retrodatazione della decorrenza economica e giuridica oltre il 1° gennaio della conclusione del procedimento, come previsto dall’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali, secondo cui «l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie».
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