Con l’orientamento applicativo RAL_1945, l’Aran chiarisce che, in base all’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori si configura come espressione di un potere esercitabile in via unilaterale da parte del datore di lavoro pubblico.
L’unilateralità di tale potere modificativo è confermata inoltre dal fatto che l’assegnazione a mansioni superiori del dipendente non richiede mai formalmente ed espressamente il preventivo consenso del dipendente stesso.
Il datore di lavoro può tuttavia esercitare tale potere solamente nel caso in cui sussistano le seguenti specifiche condizioni:
- obiettive esigenze di servizio;
- esigenza di copertura di una vacanza di posto in organico (per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti);
- esigenza di provvedere alla sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo RAL_1945.