Il Sindaco di un Comune campano chiede alla sezione territorialmente competente dell’organo di controllo “se sia legittima la previsione, nel regolamento interno, del riconoscimento degli incentivi tecnici per i contratti di appalti di servizi e forniture di beni di importo inferiore a 500 mila euro in favore del personale dipendente della stazione appaltante, a partire dal responsabile unico del procedimento, che interviene nella gestione o se piuttosto il personale che svolge funzioni tecniche possa essere remunerato soltanto nel caso di appalti di servizi e forniture di beni in caso di importo superiore ad euro 500 mila”.
La Corte dei Conti della Campania, con la deliberazione n. 191/2023/PAR, ricostruendo il quadro normativo vigente e previgente, relativamente alla disciplina dei contratti pubblici, in particolare l’art. 45 del Dlgs 36/2023 e l’art. 113 del Dlgs 50/2016, considerando altresì quanto previsto al punto 10 delle linee guida Anac n. 3, risponde al quesito chiarendo che: gli incentivi in argomento possono essere corrisposti solo quando è prevista la nomina del direttore dell’esecuzione. In particolare, in base alle norme del nuovo codice, nel caso di appalti di servizi e forniture, il direttore dell’esecuzione è previsto obbligatoriamente: 1) quando gli importi sono superiori a 500.000 euro; 2) nel caso di sole forniture di servizi, anche quando gli importi sono inferiori a 500.000, ma di particolare complessità. La definizione di particolare complessità, in attesa del regolamento ministeriale, si può desumere dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14 che individua i servizi di particolare importanza, con elencazione che ad avviso del Collegio non riveste carattere tassativo.
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