Con Deliberazione n. 69/2023/VSG, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna fornisce indicazioni in merito agli incarichi esterni attribuiti dalla P.A..
Nel dettaglio, i giudici ricordano che la norma cardine in materia di incarichi esterni è l’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater della medesima disposizione.
La disciplina, successivamente modificata - da ultimo dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 -, costituisce perciò impianto fondamentale cui riferirsi per la verifica, da parte dell’ente pubblico che intende affidare incarichi esterni, della sussistenza dei presupposti necessari.
La linea interpretativa in materia di incarichi esterni è alquanto restrittivadal momento che, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell’autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali - e negli stretti limiti previsti
dalla legge - ricorrere all’impiego di personale esterno. A conferma di tale principio, l’art. 7, c. 5 bis, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dal D. Lgs. 75/2017, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche, entrato poi in vigore effettivamente dal 1° luglio 2019, “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale e, se del caso, dirigenziale del funzionario stipulante.
L’affidamento all’esterno di attività strumentali originariamente svolte internamente all’amministrazione è previsto in caso di realizzazione di una maggiore efficienza ed economia di gestione.
Condizione – questa - diversa rispetto a quella posta a base dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 che è invece rappresentata da specifiche esigenze di carattere temporaneo non sopperibili con personale interno.
Le condizioni di legittimità per il conferimento di incarichi in generale sono le seguenti.
- La prestazione richiesta all’incaricato deve essere “altamente qualificata”, potendosi prescindere dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il ricorso a personale esterno, essendo eccezionale, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità e non siano prorogabili se non nei limiti del completamento di un’attività già avviata.
È parimenti vietato il rinnovo dell’incarico in quanto un eventuale nuovo incarico dovrebbe fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito previo esperimento di apposita procedura comparativa (come anche ribadito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008).
- L’ente che procede al conferimento deve aver previamente accertato l’impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane ad esso interne.
- Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ilprovvedimento con cui è conferito l’incarico dev’essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente.
- L'incarico deve essere, inoltre, conferito sulla base di procedure comparative che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti.
- L’oggetto della prestazione dev’essere determinato, dovendo corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati.
- L’atto di conferimento dell’incarico deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente “entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso”, comportando, l’omessa pubblicazione, l’irrogazione di sanzioni a carico dell’ente e costituendo, la stessa, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
- Se l’incaricato riveste già la posizione di pubblico dipendente è necessaria l'autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
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