Fonte: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Militari/Trattamentoeconomico/TarToscana27marzo2017n.459/index.html
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), con la Sentenza n. 459 del 27 marzo 2017, si è espresso in merito al divieto di monetizzazione delle ferie.
I principi espressi nella suddetta Sentenza, nonostante sia relativa al comparto militare, risultano utili anche relativamente agli altri comparti della PA.
In particolare Il Tar ha chiarito che “…omissis… un’interpretazione ed applicazione assoluta e incondizionata del pur fondamentale principio di non monetizzabilità delle ferie non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi (artt. 36 e 38 Cost.); dovendosi perciò distinguere le ipotesi assoggettate all'ambito di operatività del divieto di conversione in denaro da quelle in cui questo non opera.”
“Alla prima categoria appartengono le vicende estintive specificamente richiamate dalla norma, caratterizzate dal fatto che in esse il dipendente concorre attivamente alla mancata fruizione del proprio diritto con atti (dimissioni) oppure con comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e il mancato superamento del periodo di prova); alla seconda, quelle dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l'aspettativa e la gravidanza; qualificate, le prime due, come situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e, le altre, come casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.”
“Appare pertanto corretto, ad avviso del Tar, ritenere che il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire per il protrarsi della malattia ovvero anche per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio e non abbia potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato.”
Per saperne di più e visionare la Sentenza in oggetto, clicca qui.