In riferimento alla ns/ news del 18 gennaio 2018, segnaliamo che l’Inps, con messaggio n. 894 del 27 febbraio, fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.
L’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.
Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
L’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
Si precisa che tali agevolazioni non sono valide per il personale della P.A., così come chiarito dalla Funzione Pubblica con nota del 26/02/2013.
Clicca qui per leggere il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018 dell’Inps.