Con l’orientamento applicativo AFL27 l’Aran risponde al seguente quesito: in applicazione dell’art. 57, comma 3, del CCNL 17.12.2020 i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità costituiscono economie che possono essere trasportate all’anno successivo per il finanziamento della retribuzione di risultato?
In relazione alla questione in esame si evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già espresso dall’Agenzia secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Tali indicazioni, si ricorda, sono state fornite dall’Agenzia a chiarimento dei dubbi sollevati sull’interpretazione della previgente disciplina prevista dall’art. 28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 (norma disapplicata dall’art. 62, comma 1, lett. B, 11° alinea del nuovo testo contrattuale).
Anche relativamente alle indicazioni espresse in materia di risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, si ritiene di confermare i contenuti degli orientamenti applicativi già formulati in relazione alla disciplina previgente.
Come già chiarito infatti, in fattispecie quali quella in esame, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse.
Inoltre, nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui, pertanto, gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati, come chiarito dalla scrivente Agenzia in altri orientamenti applicativi.
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